LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 34
 (Norme finanziarie)
1. Al finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge si provvede ai sensi e sulla base delle disposizioni recate dalla legislazione regionale vigente nelle materie indicate dalla legge stessa, con oneri a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 8.4.300.1.310 - capitoli 417, 5536 e 5543;
UPB 8.4.300.1.1901 - capitolo 5567 e capitolo 5572 relativo a fondi statali.

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, con norme di legge finanziaria annuale possono essere disposti interventi specificamente finalizzati all'attuazione di azioni previste dalla presente legge e autorizzati corrispondenti appositi stanziamenti, anche a valere sulle assegnazioni annuali di fondi statali trasferiti alla Regione ai sensi della legge 482/1999 e del decreto legislativo 223/2002.