LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/2008
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.02 - Attività culturali

Art. 19
 (Insegnamento volontario della lingua friulana)
1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalità del comma 1, è istituito presso l'ARLeF, il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua friulana.
3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilità a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dall'ARLeF, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua friulana.