LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione
Art. 22
 (Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)
1. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 19/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 51, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 22 bis
 (Liste elettorali di sezione)
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013
Art. 23
 (Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)
1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.
2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.
3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.
4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.
6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 24
 (Consegna del materiale elettorale)
1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;
b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
g) i verbali di nomina degli scrutatori;
h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
j) l'urna per la votazione;
k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.
(1)
2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 25
 (Sala della votazione)
1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.
Art. 26
 (Accesso nella sala della votazione)
1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.
Art. 27
 (Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)
1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;
c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.
(1)
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
Note:
1Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 86, comma 1, L. R. 19/2013