LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 88
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.