Art. 86
(Raccolta e pubblicazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
2 bis. È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2026
4Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2026
5Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 3/2026