LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 81
 (Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste)
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.
2. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.