LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 8
 (Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 8/2016