Art. 69
(Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico)
1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.