LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 66
 (Modalità)
1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.