LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 62
 (Spese sostenute direttamente dalla Regione)
1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:
a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
c) la stampa delle schede di votazione;
d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
h)   ( ABROGATA )
h bis) l'acquisto delle urne elettorali.
1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 20/2015
3Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 106, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.