LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 61
 (Spese per il procedimento elettorale)
1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.