LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 60
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.
3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.