LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 46
 (Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.
2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007.
3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.
4. Sono nulli i voti di preferenza:
a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;
b) espressi numericamente anziché nominativamente;
c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;
d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;
e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.
4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.
5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.
6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.
7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 4 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013