LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 45
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.
3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.
4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
5. Si considerano nulle le schede:
a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;
c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.
6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.
7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 6 sostituito da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3Parole sostituite al comma 7 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013