LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 33
 (Inizio della votazione)
1. Il giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all’ora prevista, dichiara aperta la votazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 19/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 8/2016