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Indice:
L.R. n. 28/2007
TITOLO I
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Capo II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Capo III
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Capo IV
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 21 bis
TITOLO II
Capo I
Art. 22
Art. 22 bis
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Capo II
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 37 bis
Capo III
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
TITOLO III
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
TITOLO IV
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
TITOLO V
Art. 59
Art. 59 bis
Art. 60
TITOLO VI
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 63 bis
Art. 64
TITOLO VII
Capo I
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Capo II
Art. 68
Art. 69
Art. 70
TITOLO VIII
Capo I
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Capo II
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
TITOLO IX
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Leggi regionali
Legge regionale
18 dicembre 2007
, n.
28
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/12/2007, N. 052
Data di entrata in vigore:
28/12/2007
Allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Materia:
110.05
-
Elezioni
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 29
(Elettori che votano nella sezione elettorale)
1.
L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.
2.
Sono ammessi a votare nella sezione:
a)
gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
b)
coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'
articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;
c)
il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d)
gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3.
Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative