Art. 12
(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)
1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.
3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.
4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.
5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.