LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Capo I
 Disciplina della propaganda elettorale
Art. 71
 (Manifesti di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.
3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.
5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.
Art. 72
 (Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)
1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:
a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.
(1)
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.
4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.
5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 10, comma 51, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 73
 (Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale)
1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.
2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.
3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.
4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.
5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.
Art. 74
 (Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini)
1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.
Art. 75
 (Silenzio elettorale)
1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:
a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
Art. 76
 (Sanzioni)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:
a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.