LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Procedure informatizzate
Art. 65
 (Finalità)
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
b) eliminare gli errori materiali;
c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.
Art. 66
 (Modalità)
1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.
Art. 67
 (Applicazione)
1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.