LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo II
 Convocazione dei comizi elettorali
Art. 6
 (Decreto di convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.
3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
Art. 7
 (Rinvio e sospensione delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.
3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.
Art. 8
 (Cartolina-avviso)
1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 8/2016