LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Ufficio elettorale di sezione)
1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell' articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ).
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.
4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.
10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2Comma 2 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3Comma 9 sostituito da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013