Art. 71
(Manifesti di propaganda elettorale)
1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.
3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.
5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.