LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 65
 (Finalità)
1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
b) eliminare gli errori materiali;
c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.
2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.