LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 64
 (Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)
1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 26/2012