LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 6
 (Decreto di convocazione dei comizi elettorali)
1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.
3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.