LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 53
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)
1. Compiute le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.