LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 50
 (Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.