LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 41
 (Ufficio distaccato)
1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.
3. Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 19/2013