LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 37
 (Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)
1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione, dichiara chiusa la votazione e di seguito:
a) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
b) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la propria firma e quella di uno scrutatore;
c) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione, recante la propria firma e quella di uno scrutatore;
d) deposita le buste di cui alle lettere b) e c) nella segreteria del comune.
2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette la busta di cui al comma 1, lettera b), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto della busta di cui al comma 1, lettera c).
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 19/2013
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 8/2016
6Comma 1 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 8/2022
7Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2024