LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 21
 (Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)
1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.
2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.
3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:
a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;
b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).
4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.
5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:
a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione;
b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;
c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 26/2012