LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 17
 (Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:
a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;
e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(1)
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.
5. I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.
6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.
8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.
9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.
10. All'atto di deposito sono allegati:
a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

11. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:
a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.
(2)
12. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:
a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 ;
c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.
(3)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012
2Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022