LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 14
 (Deposito degli atti di presentazione delle candidature)
1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:
a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;
b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.
2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.
3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.