LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Capo IX
 Disposizioni transitorie, finanziarie e finali
Art. 34
 (Disposizioni transitorie e finali)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Vengono iscritti, su domanda, nell'Elenco di cui all'articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attività di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianità maturata di almeno tre anni al medesimo termine.
2 bis. Vengono, inoltre, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, su domanda, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, abbiano svolto funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa presso il Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi per un periodo non inferiore a tre anni e abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36, ovvero, dal Ministero competente.
3. Vengono, altresì, iscritti nell'Elenco i soggetti già presenti nell'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attività di revisione.
4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all'esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.
5. La Commissione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all'articolo 11.
6. Le società di certificazione presenti nell'elenco regionale delle società di revisione istituito dall'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>), sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 22.
7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 6.
9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), è autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
10.  
( ABROGATO )
(2)
11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l'incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.
12. La citazione delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982, operata dall'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), deve intendersi riferita alle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
2Comma 10 abrogato da art. 2, comma 64, lettera e), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 16/2021
Art. 35
 (Condivisioni informatiche)
1. La Regione determina con regolamento regionale le modalità e i criteri di utilizzo dello strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza.
Art. 36
 (Corsi di formazione e aggiornamento per revisori di enti cooperativi)
1. I soggetti di cui all'articolo 27 e la Regione promuovono corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di revisione e per l'aggiornamento professionale dei revisori.
2. Al fine di verificare che i corsi di cui al comma 1 forniscano specifiche conoscenze tecniche per l'espletamento delle revisioni cooperative, la Direzione è sentita in merito all'adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami.
3. La Banca d'Italia è sentita in merito all'adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami concernenti i corsi di abilitazione all'attività di revisione delle banche di credito cooperativo.
Art. 37
 (Modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale)
1. All'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.>>;

b)
La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, sottosezione e categoria di appartenenza;>>;

c)   ( ABROGATA )
(2)
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. All'articolo 8 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualità di Conservatore dell'Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Conservatore è responsabile della tenuta dell'Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell'Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.>>.

4. La disciplina previgente relativa all'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 20/2006 continua a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti regionali di attuazione del Registro regionale delle cooperative ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali e organizzativi.
5.  
( ABROGATO )
(3)
6.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
c) adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.>>.

7.
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 20/2006 è sostituita dalla seguente:
<<i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:
1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;>>.

8. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole: <<terapeutico e>> sono soppresse.
9. All'articolo 32 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell'esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.
3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007.>>;

b) al comma 5, le parole: <<ai sensi della legge regionale 79/1982, e successive modifiche,>> sono soppresse.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
3Comma 5 abrogato da art. 8, comma 43, lettera d), L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, lett. c bis), L.R. 20/2006.
Art. 38
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
b) la legge regionale 27 marzo 1986, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 - Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo);
c) la legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l' associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>);
d) i commi 23 e 24 dell'articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
k) i commi da 1 a 11 e 19 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Legge finanziaria 1997);
l) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato);
m) il Capo III (Interventi urgenti nel settore della cooperazione) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo della legge regionale 28/1999);
Art. 39
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Direzione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.
2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di vigilanza e Registro regionale delle cooperative;
b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione e dell'associazionismo cooperativo;
c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
d) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
e) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.
Art. 40
 (Diritto di accesso)
1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dalla Direzione o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni:
a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura del verbale; tale termine è prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
b) i documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;
c) i documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
d) i documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
e) i documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.
Art. 41
 (Scarti d'archivio)
1. La Direzione conserva per un periodo massimo di dieci anni, dalla data di cancellazione dell'ente cooperativo dal registro delle imprese, la documentazione inerente i bilanci di esercizio e di liquidazione, i bilanci finali di liquidazione e le cariche sociali con relativa certificazione antimafia, inviate dalle cooperative in adempimento alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di cooperazione.
2. Tutti i documenti contenuti negli archivi, diversi da quelli di cui al comma 1, possono essere conservati mediante riproduzione su supporto ottico. A tal fine la Direzione è autorizzata a predisporre la sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche previste dalla disciplina vigente in materia.
Art. 42
 (Rinvio dinamico)
1. I rinvii alle disposizioni normative effettuati dalla presente legge si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.4.1304 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.4 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate diverse di competenza del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo >>, con riferimento al capitolo 963 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti effettuati dagli enti cooperativi per oneri inerenti l'attività di vigilanza.>>.
4.  
( ABROGATO )
(2)
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole << società cooperative>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per i compensi e per le spese dei commissari liquidatori>>.
6.  
( ABROGATO )
(1)
7.  
( ABROGATO )
(3)
8.  
( ABROGATO )
(4)
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8772 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 36, relativamente ai corsi promossi dalla Regione, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 8798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
13. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), relativamente a iniziative riguardanti la subfornitura, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine le domande devono essere presentate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 13, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) per 150.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 6.4.350.2.72 con riferimento al capitolo 894;
b) per 150.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 con riferimento al capitolo 2279; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle Finanze 6/RAG del 15 gennaio 2007.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare all'organizzazione dell'iniziativa <<Nobels Colloquia in Trieste>> e a sostenere, a tale fine, spese dirette, anche tramite funzionario delegato.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.1560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
17. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
18. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9081 e con lo stanziamento di 165.000 euro per l'anno 2007 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 883 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 165.000 euro per l'anno 2007.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 2, comma 53, L. R. 24/2009
2Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
3Comma 7 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
4Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera f), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
Art. 44
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.