LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Capo III
 Commissione regionale per la cooperazione
Art. 11
 (Compiti della Commissione regionale per la cooperazione)
1. È istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;
b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 9;
c)   ( ABROGATA )
d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione dà notizia, di volta in volta, alla Commissione sull'andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 5/2013
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2014
Art. 12
 (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)
1. La Commissione è composta:
a) dal Direttore della Direzione, il quale svolge le funzioni di Presidente;
b) dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione;
c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle seguenti Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalla Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia e un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia.
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione è integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonché esperti.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 13
 (Disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento della Commissione)
1. La Commissione è costituita, su proposta dell'Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione è, altresì, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.
7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.
7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020