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Indice:
L.R. n. 27/2007
Capo I
Art. 1
Art. 2
Capo II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 8 bis
Art. 9
Art. 10
Capo III
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Capo IV
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Capo V
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Capo VI
Art. 27
Capo VII
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
CAPO VIII
Art. 33
Capo IX
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Leggi regionali
Legge regionale
3 dicembre 2007
, n.
27
Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO ORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/12/2007, N. 033
Data di entrata in vigore:
06/12/2007
Materia:
240.04
-
Cooperazione
120.06
-
Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 28
(Fondi mutualistici delle Associazioni)
1.
Le Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'
articolo 11 della legge 59/1992
, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.
3.
I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.
4.
Con regolamento regionale sono disciplinati:
a)
i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
b)
i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative