Art. 24
(Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)
1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.
2.
Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:
a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;
b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.
2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.
10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008
2Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010
3Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010
4Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
5Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
6Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
7Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
8Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012
9Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
10Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
11Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012
12Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012
13Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013
14Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014
15Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016
16Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
17Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020
18Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020
19Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020