LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 12
 (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)
1. La Commissione è composta:
a) dal Direttore della Direzione, il quale svolge le funzioni di Presidente;
b) dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione;
c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle seguenti Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalla Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia e un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia.
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione è integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
5. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonché esperti.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014