LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Capo VII
 Iniziative, incentivi e sostegni
Art. 28
 (Fondi mutualistici delle Associazioni)
1. Le Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.
Art. 29
 (Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.  
( ABROGATO )
(4)
4.  
( ABROGATO )
(5)
5.  
( ABROGATO )
(6)
6. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 27, nonché a favore degli enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa. Con regolamento regionale sono determinati le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati.
7.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 2, comma 46, L. R. 22/2010
2Comma 1 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
4Comma 3 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
5Comma 4 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
6Comma 5 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
7Comma 7 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 22/2010
Art. 32
 (Finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo)
1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni regionali di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso, e ne promuove, sostiene e valorizza le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.
2. Al fine di supportare l'azione delle Associazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentatività di ogni Associazione, destinati a sostenere le attività programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:
a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;
b) l'aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;
c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;
d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;
e) l'organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;
f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.
3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni regionali una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.
5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 9, L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 6 abrogato da art. 2, comma 48, L. R. 22/2010
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 67, L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 68, della medesima L.R. 11/2011.
6Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 65, L. R. 27/2012
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 21, lettera c), L. R. 5/2013
8Comma 3 sostituito da art. 6, comma 21, lettera d), L. R. 5/2013
9Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 6/2013