LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Capo II
 Registro regionale delle cooperative
Art. 3
 (Regime delle iscrizioni)
1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.
3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.
4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.
Note:
1Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 4
 (Effetti dell'iscrizione)
1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.
2. L'iscrizione nel Registro è condizione per godere di qualsiasi agevolazione di carattere fiscale o di altra natura concessa dalla legge a favore della cooperazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 5
 (Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti anche i consorzi di società  cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società  cooperative facenti parte dei consorzi di società  cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società  cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.
4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente per estratto, sul sito web della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
3Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 7
 (Comunicazioni)
1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.
2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:
a) il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;
b) i regolamenti interni;
c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
Note:
1Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 8
 (Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a)   ( ABROGATA )
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
3Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
4Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 8 bis
 (Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)
1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 9
 (Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 11.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 49, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 17/2010