LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 8
 (Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a)   ( ABROGATA )
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
3Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014
4Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 10/2014