LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 40
 (Diritto di accesso)
1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dalla Direzione o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni:
a) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura del verbale; tale termine è prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
b) i documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;
c) i documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro, nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
d) i documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;
e) i documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.