LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 17
 (Esecuzione delle revisioni)
1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Il revisore, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ha la facoltà di:
a) accedere presso la sede della cooperativa e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi, e sentire tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente medesimo, compresi i terzi;
b) acquisire e trattenere la documentazione dell'ente cooperativo per un periodo massimo di trenta giorni, nonché estrarne copia;
c) siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.
9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.
10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.
11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.