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Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 21
 (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate le seguenti attività:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, sono approvati annualmente uno o più bandi per il finanziamento di una o più attività di cui al comma 2, con i quali sono disciplinati i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi, le spese ammissibili, le modalità per la presentazione delle domande, la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 39, lettera a), L. R. 12/2009
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2019
3Comma 3 sostituito da art. 11, comma 2, L. R. 20/2019
4Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 114, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
5Comma 3 sostituito da art. 9, comma 114, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.