LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 18 ante
  (Rimodulazione destinazione fondi statali a favore della minoranza linguistica slovena)
1. Ai fini della rimodulazione prevista dall' articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2015), l'Amministrazione regionale determina nella legge finanziaria regionale la destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 18, 19 e 20 della presente legge in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia).
1 bis. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, la rimodulazione di cui al comma 1 può prevedere una percentuale destinata a quota di accantonamento, da ripartire per le medesime finalità con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, lettera a), L. R. 20/2015
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 34/2015
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 7, comma 1, L. R. 20/2019