LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 26

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/12/2007
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 5
 (Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.
2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:
a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;
b) associazioni culturali, comprese le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di ambito ex provinciale o regionale;
c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;
d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:
1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;
2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001;
e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;
f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.
(3)
3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.
4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.
7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'articolo 22 della legge 38/2001, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 9/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019