LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO IV
 RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ
Art. 59
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
Art. 60
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:
a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
b) programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
c) gestione del catasto delle strade regionali e di quelle incluse nella tabella B) del decreto legislativo 111/2004 ;
d) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade regionali;
d bis)   ( ABROGATA )
e) determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all' articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992 ;
f) formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale);
g) coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Comuni.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il catasto delle strade comunali e a integrare il Sistema Informativo Stradale con i dati relativi, mettendoli a disposizione dei Comuni stessi mediante accesso alla piattaforma di gestione e consultazione e stabilendo, attraverso apposite convenzioni, le modalità e i tempi di aggiornamento.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 14, comma 4, L. R. 29/2017
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
4Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 14, L. R. 12/2018
6Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2021
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2021
8Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021
9Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2021
10Comma 1 bis aggiunto da art. 70, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 61
 (Funzioni degli Enti locali)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale.
3. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 62
 (Classificazione delle strade)
1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:
a) strade statali;
b) strade regionali;
c)   ( ABROGATA )
d) strade comunali;
e) strade vicinali.
(2)
2. Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.
2 bis. In coerenza con i principi di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 25/2015
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 62 bis
 (Procedura di classificazione delle strade)
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, previa deliberazione del Consiglio comunale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Articolo sostituito da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 14/2021
Art. 62 ter
 (Declassificazione delle strade)
1. Alla declassificazione di strade regionali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.
2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021
Art. 62 quater
 (Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni)
1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.
2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 2, L. R. 25/2015
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
Art. 63
 (Società regionale)
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, a seguito degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>. Per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l’opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l’istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 111/2004 , possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004 , trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.
5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento per la viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 56, comma 1, terzo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di cui alle tabelle A e B del decreto legislativo 111/2004 .
7.  
( ABROGATO )
7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.
7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.
7 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 65, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 3 da art. 54, comma 5, L. R. 16/2008
3Comma 3 interpretato da art. 54, comma 6, L. R. 16/2008
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
5Comma 4 interpretato da art. 5, comma 3, L. R. 24/2009
6Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
7Comma 7 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 11/2011
8Articolo interpretato da art. 5, comma 22, L. R. 11/2011
9Comma 1 interpretato da art. 5, comma 23, L. R. 11/2011
10Comma 6 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2014
11Comma 7 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 13/2014
12Comma 7 quater aggiunto da art. 18, comma 3, L. R. 13/2014
13Parole aggiunte al comma 7 quater da art. 5, comma 13, L. R. 20/2015
14Comma 7 quater interpretato da art. 5, comma 14, L. R. 20/2015
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
16Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 32/2017 , con efficacia dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 16, c. 1, della medesima L.R. 32/2017.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera g), L. R. 14/2021
20Parole soppresse al comma 5 da art. 5, comma 1, lettera h), L. R. 14/2021
21Parole soppresse al comma 6 da art. 5, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021
22Parole sostituite al comma 6 da art. 71, comma 1, L. R. 8/2022
23Comma 7 quater abrogato da art. 5, comma 57, lettera a), L. R. 13/2022
24Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
25Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
26Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
Art. 64
 (Condizioni per la costituzione societaria)
1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:
a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
b) la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;
c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato sia conferita alla Regione;
d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.
Art. 65
 (Conferimento di funzioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all’articolo 3 dell’allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992 , da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 4, L. R. 13/2014
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 66
 (Finanza di progetto)
1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell'opera e la redditività attesa dalla gestione.
6. Alla scadenza della concessione l'opera torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.
Art. 67
 (Garanzie a favore della società)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società, nonché altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 67, L. R. 30/2007
Art. 68
 (Personale della società)
1. Al fine di favorire il processo di devoluzione già previsto per le Autonomie locali dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 111/2004, è trasferito alla società a decorrere dall'1 gennaio 2008 e ne costituisce l'organico nella fase iniziale.
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell'assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono definiti modalità e termini di applicazione della norma. È in facoltà del personale trasferito alla società regionale di cui all'articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all'atto del trasferimento.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022 , a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, c. 3, L.R. 14/2021.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
a) legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);
b) legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;
c) l'articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986), modificativo della legge regionale 22/1985;
d) l'articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.