Art. 38
(Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
6 bis.
Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 16, comma 9, L. R. 13/2014
Art. 39
(Servizi ferroviari metropolitani)
1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì l'istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell'ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico - economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.
Art. 40
(Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del
decreto legislativo 111/2004 e dell'
articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso, previa presentazione, entro il mese di settembre dell’anno antecedente la concessione, di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000. Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.
3 bis.
Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'
articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004
.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 102, L. R. 14/2012
4Comma 1 interpretato da art. 4, comma 9, L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
6Comma 1 bis sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
7Comma 1 ter sostituito da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
8Comma 1 quater abrogato da art. 2, comma 19, lettera d), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 19, lettera e), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12Parole soppresse al comma 1 bis da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
13Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 41 bis
(Servizi ferroviari in connessione con territori contermini)
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi ferroviari in connessione con territori contermini procede, se necessario, mediante la stipulazione di intese con le Amministrazioni interessate.
2. Le intese, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti affidanti e dei viaggiatori, attengono agli obblighi dei rispettivi gestori in merito a specifiche forme di collaborazione da attuare al fine di assicurare la continuità dei servizi, alla disponibilità dei titoli di viaggio nelle rispettive reti di vendita, alle informazioni ai viaggiatori, all'accesso con i titoli emessi dai rispettivi gestori a tutti i servizi regionali sviluppati sulle relazioni servite, agli standard qualitativi e agli altri elementi utili a definire il regolare svolgimento dei servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 13/2014