Art. 36
(Incentivi delle Province)
1.
Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:
a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di persone con disabilità;
b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.
4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, fermate, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.
4 quater. Con provvedimento dell'organo esecutivo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, sono definiti gli interventi prioritari da finanziare e i criteri e le modalità per la concessione del contributo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 31/2017
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Comma 2 abrogato da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Comma 4 ter abrogato da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9Comma 4 quater aggiunto da art. 4, comma 4, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 36 bis
(Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)
1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasposto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.
1 bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico nei centri minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione straordinaria degli scuolabus di proprietà comunale.
1 ter. I Comuni interessati presentano domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico. È ammessa la presentazione di una domanda per Comune entro il 15 ottobre. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 15.000 euro.
1 quater. I contributi di cui al comma 1 bis sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico, con il quale sono fissati anche i termini e le modalità per la rendicontazione della spesa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 5/2026
3Comma 1 ter aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 5/2026
4Comma 1 quater aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 37
(Servizi non di linea con autobus)
1. L'esercizio di servizi di trasporto collettivo con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto organizzatore è subordinato al preventivo nulla osta da parte della Regione.
2. Chiunque eserciti i servizi di cui al comma 1 in mancanza del preventivo nulla osta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.625 a 15.750 euro.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 37 bis
(Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione)
1. Gli enti locali disciplinano autonomamente, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), i servizi di trasporto di persone su strada effettuati con trenini turistici aventi finalità turistico-ricreative e che si svolgono esclusivamente nell'ambito del proprio territorio.
2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla
legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 1 sostituito da art. 5, comma 7, L. R. 7/2024