LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Capo II
 Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis
 (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
b)   ( ABROGATA )
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014
Art. 3 ter
 (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 18/2011
Art. 3 quater
 (Sistema regionale della mobilità di persone)
1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e successive modifiche;
c) la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;
d) il Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all' articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa).
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 3, L. R. 8/2018
3Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018
Art. 3 quinquies
 (Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)
1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:
a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008