Art. 3 bis
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2.
Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
b)
( ABROGATA )
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3.
L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.
Note:
1Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014
3Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 3 ter
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2.
Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'
articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 3 quater
(Sistema regionale della mobilità di persone)
1.
Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
c) la disciplina di cui alla
legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 8/2018
2Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 3 quinquies
(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)
1.
Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:
a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 3 sexies
(Cabina di regia dei trasporti e della logistica)
1.
La Cabina di regia dei trasporti e della logistica della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:
a) a richiesta dell'Amministrazione regionale, esprime pareri non vincolanti, propone valutazioni e modalità per mettere in pratica le azioni e formula proposte di indirizzo strategico in materia di portualità, di interportualità, dei trasporti, della logistica e delle connesse infrastrutture di rete;
b) coadiuva l'Amministrazione regionale nelle scelte strategiche, di pianificazione e di elencazione delle criticità di natura infrastrutturale e organizzativa e di programmazione negli ambiti di cui alla lettera a), anche come strumento di conoscenza specialistica e di proposta;
c) favorisce attività di accrescimento professionale e dei servizi logistici e di trasporto negli ambiti di cui alla lettera a), connesse all'implementazione della Piattaforma logistica regionale.
2. La Cabina di regia è costituita con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione.
3. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali e di eventuali esperti individuati dalla Regione. La Cabina di regia adotta un regolamento interno, che specifica la composizione e le competenze della stessa e disciplina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza.
4. Il funzionamento della Cabina di regia non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 36, L. R. 8/2024